D.Lgs. n.163/2006 in generale
Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 stabilisce norme in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, disciplinando in maniera organica ed unitaria gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria.
Il D.Lgs. n.163/2006 risponde all’esigenza di:
- semplificare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- accorpare in un unico testo legislativo (“Codice degli appalti pubblici”) il complesso di disposizioni disciplinanti il settore degli appalti pubblici nei settori ordinari ed esclusi, ivi compresi i settori di eccezione, come, ad esempio, i beni culturali;
- ricondurre ad unicità e coerenza la disciplina normativa degli appalti pubblici di lavori (già disciplinati dalla legge n.109/1994), da un lato, e degli appalti pubblici di servizi e forniture (già disciplinati dal D.Lgs. n.350/1992 e dal D.Lgs. n.157/1995), dall’altro.
I contratti sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n.163/2006
Il D.Lgs. n.163/2006 disciplina:
- i contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sia di rilevanza comunitaria che sotto soglia comunitaria, ivi comprese le concessioni di lavori pubblici e con esclusione delle concessioni di servizi;
- i contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria.
Contratti pubblici di appalto si definiscono i contratti aventi ad oggetto l’acquisto di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere e di lavori, stipulati per iscritto tra un’amministrazione aggiudicatrice o un ente o soggetto aggiudicatore e uno o più operatori economici.
In particolare:
- gli appalti pubblici di lavori sono appalti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, di lavori o opere per conto di un’amministrazione aggiudicatrice o un ente o soggetto aggiudicatore, sulla base di un progetto preliminare posto a base di gara;
- gli appalti pubblici di forniture sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o servizi, aventi ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti;
- gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori e forniture, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II del D.Lgs. n.163/2006.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, aventi ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Il D.Lgs. n.163/2006 si applica anche ai c.d. “contratti misti”, ossia ai contratti pubblici aventi ad oggetto:
- lavori e forniture;
- lavori e servizi;
- lavori, servizi e forniture;
- servizi e forniture.
Al riguardo, si precisa che:
- un contratto pubblico avente ad oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato appalto pubblico di forniture;
- un contratto pubblico avente ad oggetto prodotti e servizi è considerato appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti;
- un contratto pubblico avente ad oggetto servizi e, a titolo accessorio, attività di costruzione è considerato appalto pubblico di servizi.
Salvo che i lavori abbiano caratteristiche meramente accessorie rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscono l’oggetto principale del contratto, quest’ultimo si considera sempre appalto pubblico di lavori ogni qual volta l’importo dei lavori assuma rilievo superiore al 50% del valore complessivo dell’appalto.
Principali principi che disciplinano l’affidamento dei contratti pubblici
L’affidamento dei contratti pubblici è sottoposta ai principi ed alle regole disciplinate sia dal D.Lgs. n.163/2006 che dalla normativa comunitaria, oltreché ai principi costituzionali che disciplinano l’azione della P.A., come ulteriormente precisati ed applicati dalla giurisprudenza amministrativa.
In particolare, nell’affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatici devono attenersi ai fondamentali principi di:
- libera concorrenza;
- parità di trattamento;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- imparzialità;
- proporzionalità;
- pubblicità.
I principi della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione mirano essenzialmente a garantire condizioni uniformi di accesso al settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara a garanzia dell’effettivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (l’esecuzione l’opera, la prestazione del servizio o della fornitura).
Corollario e, al tempo stesso, presupposto dei suddetti principi è il rispetto delle regole fondamentali di trasparenza e pubblicità in ordine al bando di gara ed all’appalto oggetto di affidamento, in quanto chiaramente necessarie a garantire l’effettiva conoscenza della volontà dell’amministrazione aggiudicatrice di stipulare un contratto pubblico e delle regole attraverso le quali qualunque operatore economico interessato può concretamente partecipare alla gara.
Analogamente, il principio di proporzionalità è chiaramente finalizzato ad impedire che, anche attraverso più gravose condizioni di partecipazione e di accesso alla procedura di gara, le amministrazioni aggiudicatici possano limitare o riservare a determinati operatori economici la possibilità di concorrere all’affidamento di un contratto pubblico (ad esempio, attraverso la disciplina di requisiti di capacità economico-finanziaria palesemente eccedenti il valore stimato dell’appalto, tali da apparire assolutamente irragionevoli e sostanzialmente finalizzati a consentire la partecipazione solo a soggetti di determinate dimensioni economiche).
I principi di parità di trattamento e di imparzialità, a loro volta, sono mirati a garantire identiche condizioni di partecipazione alla gara dei diversi operatori economici ed identiche regole di verifica da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della sussistenza dei necessari requisiti generali e speciali, nonché di valutazione delle offerte.