Gare d’Appalto e modalità di appalto

Come funziona una gara d’appalto

I modi fondamentali di indire una gara d’appalto sono:

a) L’asta pubblica a cui possono partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando d’appalto per lavori pubblici. L’aggiudicazione avviene in base all’offerta più economica nel tipo di gara in corso, che può essere ad “offerta di prezzo”, cioè si aggiudica i lavori l’impresa che propone il prezzo minimo in valore assoluto oppure ad “offerta a ribasso” quando viene fissato un prezzo a base d’asta e si aggiudica i lavori l’impresa che propone il maggior ribasso in percentuale sul valore stabilito.
Lo svolgimento della gara si svolge in un’unica tornata che comprende redazione e pubblicazione del bando, … dell’incanto, aggiudicazione.

b) Licitazione privata è uno dei modi più diffusi di appaltare lavori e si riferisce alla legge n.14 del 2 febbraio 1973. Il committente sia pubblico che privato effettua una scelta delle imprese che a suo giudizio offrono le maggiori garanzie di professionalità, le quali possono partecipare solo dietro uno specifico invito. Successivamente i lavoro sono affidati all’impresa che propone l’offerta migliore rispetto ai valori della base d’asta.

c) Trattativa privata è il modo che offre maggiore libertà sia nella scelta … sia nella definizione dell’importo dei lavori. È usata molto spesso dalla committenza privata ed eccezionalmente da quella pubblica che vi ricorre solo in condizioni di lavori particolari.

d) L’appalto-concorso è la forma più complessa di affidamento dei lavori, si può considerare simile alla licitazione privata per quanto riguarda la limitazione del numero di imprese partecipanti che devono essere specificatamente invitate, ma differente da un punto di vista economico, in quanto l’aggiudicazione prescinde dal prezzo più conveniente.
Infatti in questo caso la natura economica dell’offerta non costituisce l’elemento fondamentale, ma viene valutata unitamente all’aspetto qualitativo delle prestazioni da appaltare, considerando nel loro complesso le caratteristiche professionali dell’impresa, la quale è chiamata ad elaborare il progetto e verrà coinvolta tecnicamente nell’iniziativa.
La commissione esaminatrice si troverà a dover scegliere tra una serie di proposte progettuali molto diverse, per idee, soluzioni adottate, costi, strutture e caratteristiche estetiche e la scelta sarà determinata sulla basi di parametri precisi per confrontare i rapporti qualità-funzione e qualità-prezzo.

e) La concessione è una forma meno usata perché si addice soltanto a lavori di notevole entità, consiste nell’affidamento dei lavori da parte della pubblica amministrazione ad altro ente pubblico o privato che può provvedere direttamente all’esecuzione dell’opera o gestire l’operazione facendo eseguire i lavori ad altri mediante appalto.
La legge 80/1987 stabilisce di poter ricorrere alla concessione soltanto per opere di importi superiori ai 20 miliardi di lire.
Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M:) del 1988 sono stati indicati i requisiti minimi di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo che devono avere le imprese, nonché i criteri di selezione delle stesse.
La concessione è basata sulla stipula di una Convenzione-Tipo con il concessionario, in base alla quale quest’ultimo si impegna a provvedere agli studi preliminari, al conseguimento delle autorizzazioni necessarie e a tutte le pratiche burocratiche per poter procedere all’esecuzione dei lavori.

Criteri di affidamento, massimo ribasso, costi della manodopera (analisi del nuovo art. 95 a seguito dell’entrata in vigore del correttivo appalti)

Il 20 maggio 2017 è entrato in vigore il correttivo appalti (dlgs 56/2017) che ha introdotto importanti novità al nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016).

In questo articolo analizziamo le nuove regole su criteri di affidamento, individuazione dei costi della manodopera e valutazione delle offerte anomali. Tali aspetti sono affrontati in maniera specifica dall’art. 95 del nuovo Codice appalti (“Criteri di aggiudicazione dell’appalto“).

Nuove regole sui criteri di affidamento

I criteri di aggiudicazione delle gare non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva.

In linea di principio, le stazioni appaltanti devono procedere all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento di servizi di progettazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

In particolare, devono essere rispettati i principi di trasparenza, i principi di non discriminazione e deve essere garantita parità di trattamento.

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il criterio di aggiudicazione predefinito è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  • i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
  • i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di pari o superiore a 40.000 euro.

Criterio del minor prezzo

Il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) può essere usato solo nei seguenti casi:

  • per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
  • per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  • per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione col criterio del minor prezzo devono comunque dare un’adeguata motivazione e indicare nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Costi della manodopera

Secondo le nuove regole (art. 95 c. 10), le imprese dovranno indicare nell’offerta economica:

  • i propri costi della manodopera;
  • gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ad esclusione di:

  • forniture senza posa in opera;
  • servizi di natura intellettuale;
  • affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione devono verificare quanto stabilito dall’art. 97 comma 5 lettera d), ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

Al riguardo la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni.

L’esclusione dell’offerta avviene solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4. In alternativa l’offerta viene scartata se viene accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Tabelle ministeriali e costo del lavoro

L’art. 23 comma 16 prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro con apposite tabelle. Tal costo è definito sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.

Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno; possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi 30 giorni, direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate.

Individuazione dei costi della manodopera

Nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, deve individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel comma 16 dell’articolo 23.

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

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